La legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis", all'art. 13 apporta modifiche al D.lgs. 81/2008. Le variazioni interessano l'art. 28, comma 3 bis, e l'art. 29, comma 3 ed impongono al datore di lavoro in caso di nuova impresa di dare immediata evidenza dell'avvenuta valutazione dei rischi, attraverso idonea documentazione, e di informare con immediatezza il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Analogo obbligo in caso di aggiornamento del documento di valutazione del rischio. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede alla documentazioen su richiesta. Pertanto, nei casi prospettati, il rappresentante dei lavoratori deve essere immediatamente informato e ricevere la relativa documentazione su sua richiesta. Dall'esame delle modifiche apportate si evince la volontà di rendere sempre più consapevole e coinvolto nella gestione della sicurezza il rappresentante dei lavoratori, il quale, per svolgere correttamente il proprio incarico, deve essere adeguatamente formato e costantemente informato. Si ricorda inoltre che la valutazione dei rischi deve essere effettuata sempre prima di iniziare l'attività con lavoratori, anche se la redazione del D.V.R. può essere effettuata entro 90 giorni in caso di inizio attività, mentre l'aggiornamento deve essere portato a conoscenza dei lavoratori con immediatezza. Anche in caso di aggiornamento della valutazione dei rischi i lavoratori devono essere informati, formati e addestrati, prima di svolgere la lavorazione oggetto dell'aggiornamento.
SICUREZZA SUL LAVORO MODIFICHE AL TESTO UNICO DAL 25 NOVEMBRE
19/11/2014