E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 20 febbraio 2015, n. 29, recante le norme attuative in materia di liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, come parte integrante della retribuzione, per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 fino a giugno 2018. Visto il ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo (19 marzo 2015) lo stesso entrerà ufficialmente in vigore dal 3 aprile 2015, pertanto per le richieste effettuate dai dipendenti dal prossimo mese di aprile, l'erogazione della quota TFR maturata nel mese avverrà a maggio.
Si ricorda che la norma è destinata ai lavoratori del settore privato con esclusione del lavoro domestico ed agricolo.
A richiesta del dipendente viene erogata la quota TFR maturata nel mese di riferimento che diventa parte integrativa della retribuzione e quindi soggetta a tassazione ordinaria.
La scelta del lavoratore è irrevocabile a partire dal mese della richiesta fino al 30 giugno 2018.
E' evidente che gli importi ricevuti con tale scelta non verranno ricompresi nel TFR erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, come non matureranno forma pensionistica integrativa qualora non fatti confluire nel fondo pensione scelto precedentemente.
L'opzione per il pagamento della quota TFR in busta paga avviene tramite domanda da presentare al datore di lavoro utlizzando il modello rilasciato dal DPCM allegato nel link sottostante.