L'art. 6 della legge di stabilità per il 2015 modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 introducendo dopo il comma 756 il comma 756 bis.
Con tale modifica viene introdotta in via sperimentale, per il periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici e del settore agricolo), in forza da almeno sei mesi , di percepire in busta paga l'importo mensile maturando del T.F.R.
Cos'è il T.F.R.? Il Trattamento di Fine Rapporto, un tempo denominato "Indennità di anzianità" è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e nasce con l'intento di creare una forma di risparmio forzato per il lavoratore (si parla infatti di retribuzione differita). Tale accantonamento, rivalutato annualmente, viene erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per qualsiasi motivo. La funzione di somma non immediatamente disponibile impone che l'anticipazione, richiesta dal lavoratore, può essere erogata solo nei casi previsti dalla legge (commi 6-9 art. 2120 c.c.).
Una parziale deroga alla norma viene introdotta dalla Legge finanziaria 2007, con la quale, su base volontaria, viene riconosciuta la possibilità ai lavoratori di destinare la quota del T.F.R. a fondi pensione per la creazione di una pensione integrativa. Tale facoltà deriva dal fatto che, causa la sostenibilità del sistema previdenziale, le pensioni future saranno più basse di quelle erogate in passato. In questo caso quindi la somma di T.F.R. maturanda viene investita dal lavoratore per ottenere, al momento di andare in pensione, una prestazione previdenziale integrativa. Si ricorda che anche i fondi pensione non possono essere riscattati, se non nei casi previsti dalla normativa.
Ciò che invece viene ora concesso ai lavoratori con la legge di stabilità 2015 è di poter "monetizzare" l'accantonamento di fine rapporto, anche quello in origine destinato ai fondi pensione. Quindi, dal 1° marzo 2015, il lavoratore può chiedere che la quota di T.F.R. non resti accantonata in azienda o non confluisca più nell'eventuale fondo pensione a cui aveva aderito, ma venga erogata in busta paga. In questo caso l'intento non è più quello di creare comunque un risparmio al lavoratore, ma quello di aumentare la liquidità e quindi i consumi (in aggiunta agli 80 Euro in busta paga). Trattandosi però non più di "retribuzione differita" soggetta a tassazione separata, ma di retribuzione ordinaria, la quota T.F.R. andrà a sommarsi agli emolumenti mensili, con il risultato che la ritenuta sarà più elevata per effetto del reddito maggiorato.
Riepilogando:
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T.F.R. in azienda T.F.R. in fondo pensione |
RISPARMIO DEL LAVORATORE |
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T.F.R. erogato in busta paga |
IMMEDIATA DISPONIBILITA' DI SPESA
MINORE O NULLA SOMMA DISPONIBILE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |